I permessi ex art. 33, comma 6, della l. n. 104 del 1992 sono riconosciuti al lavoratore portatore di handicap in ragione della necessità di una più agevole integrazione familiare e sociale, senza che l’utilizzo degli stessi debba essere necessariamente per sottoporsi a visite mediche e/o cure.
La Cassazione ha riconosciuto legittimo il comportamento del lavoratore disabile che ha aumentato i giorni di assenza in concomitanza con le festività e, dunque, per finalità estranee a quelle connesse alla cura della sua condizione di invalido.
La L. n. 104 del 1992 ha come scopo principale quello di assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza al disabile che si realizzano in ambito familiare, attraverso una serie di benefici a favore delle persone che se ne prendono cura, pur dovendo scongiurare utilizzi fraudolenti della normativa mediante il severo controllo (e il conseguente rilievo disciplinare) dell’attività dei familiari.
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