La sentenza n. 3869 della cass. Civ. Sez. I, dell’08/02/2019, riprende e conferma l’orientamento delle Sezioni Unite espresso con la pronuncia n. 18287 dell’11/07/2018.
Viene nuovamente ribadito che l’assegno di divorzile va determinato tenendo conto:
- del contributo personale ed economico dato alla conduzione della vita familiare;
- della durata del matrimonio;
- dei mezzi economici dei due ex-coniugi.
Si ribadisce che l’assegno divorzile ha sì una componente assistenziale, ma altresì una componente risarcitoria – in caso di addebito – ed una componente compensatoria, intesa a rivalutare l’apporto di ciascun coniuge allo sviluppo economico della famiglia.
Il nostro Studio Legale è disponibile a fornire consulenza volte alla verifica dell’assegno divorzile percepito od erogato, al fine di poter valutare se ricorrano i presupposti per richiederne la modifica.