IL DIRITTO DELL’ENTE CREDITORE ALLA RISCOSSIONE SI PRESCRIVE DOPO 36 MESI SUCCESSIVI ALL’ANNO IN CUI ANDAVA ESEGUITO IL PAGAMENTO OPPURE SUCCESSIVI AGLI ATTI INTERRUTTIVI DELLA PRESCRIZIONE
La Suprema Corte di Cassazione, con un recente provvedimento (Ordinanza 19 aprile – 25 agosto 2017 n. 20425) ha esteso alla tassa di circolazione (bollo auto) la pronuncia a Sezioni Unite n. 23397/2016 con cui la stessa escludeva il termine di prescrizione decennale per l’ingiunzione delle cartelle di pagamento relative a contributi previdenziali.
In altre parole, il termine di prescrizione triennale, secondo il predetto orientamento, non muta a seguito dell’intervenuta notifica dell’ingiunzione di pagamento, non potendo gli atti amministrativi aver forza di giudicato, ma producendo il solo effetto di interrompere il termine per la prescrizione.