Con la sentenza n. 1981/2017, nel procedimento vinto dal nostro Studio, il Tribunale di Torino ha riconosciuto la responsabilità contrattuale dalla Scuola per i danni che l’alunno si è auto inferto.

Durante il tempo in cui il bambino è a Scuola, la Scuola ha l’obbligo di garantire la sicurezza degli allievi, vigilando sulla sicurezza e sull’incolumità dei minori durante tutto il periodo in cui questi usufruiscono della prestazione scolastica: se la Scuola non riesce a dimostrare che il danno deriva da una causa non imputabile né all’Istituto né all’Insegnante, il minore, ex art. 1218 codice civile,  avrà diritto al risarcimento del danno.

La sentenza n. 1981/2017 ha inoltre ribadito che  la vigilanza richiesta all’insegnante deve essere adeguata:

  • all’età degli alunni
  • al grado di maturazione degli stessi in relazione alle circostanze del caso concreto.

E’ onere dell’Istituto scolastico fornire piena prova di aver adottato, in via preventiva, tutte le misure disciplinari ed organizzative idonee ad evitare il sorgere di una situazione di potenziale pericolo.
Nel caso specifico, un bambino si era fatto male giocando durante l’intervallo nel cortile della scuola.

Cassazione Civile n. 3695/2016

In caso di danno cagionato dall’alunno a se stesso, la responsabilita’ dell’Istituto scolastico e dell’insegnante ha natura contrattuale, atteso che, quanto all’Istituto, l’accoglimento della domanda di iscrizione determina l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumita’ del discepolo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni; quanto al precettore, tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell’ambito del quale il primo assume anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l’alunno si procuri da solo un danno alla persona (cfr. Cass. Sez. Unite 27 giugno 2002, n. 9346; v. anche Cass. Civ. Sez. 3, 3 marzo 2010, n. 5067; Cass. Civ. Sez. 3, 20 aprile 2010, n. 9325).