Con ordinanza 03 aprile 2018 il Tribunale di Bologna si è pronunciato in merito alla possibilità di lasciare i condomini morosi senz’acqua, ritenendo che possa trovare applicazione l’art. 63, comma 3 disp. Att. del codice civile, ricorrendone i presupposti di morosità ultrasemestrale e suscettibilità di godimento separato dei servizi di cui si chiede la sospensione.
Secondo l’interpretazione del Tribunale, i servizi di acqua e gas non possono ritenersi intangibili a fronte di una perdurante morosità del condomino, pertanto, con la pronuncia in oggetto, si afferma, con particolare riguardo al servizio idrico, la tutela dell’utente moroso per la sola ipotesi in cui sussistano e vengano accertate concrete condizioni di indigenza e la prova dello stato di bisogno deve essere fornita o, quanto meno, allegata da chi assuma di versare in dette condizioni.
Tutela invariata, invece, per i servizi di gas ed energia elettrica rispetto ai quali deve a tutt’oggi reputarsi legittimo, per il concessionario o l’ente erogatore, sospendere in toto l’erogazione al somministrato moroso, a nulla rilevando l’eventuale condizione di indigenza nella quale versi.

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