NIENTE ADDEBITO SE IL COMPORTAMENTO OGGETTIVAMENTE TRASGRESSIVO DEL CONIUGE NON PUO’ ESSERE CONSIDERATO COME LA CAUSA DELLA ROTTURA DEL RAPPORTO CONIUGALE
Sulla base di tale consolidato orientamento della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 398/2017, il Tribunale di Larino ha respinto la domanda di addebito presentata da una moglie dopo aver scoperto file hard e compromettenti sul personal computer del marito.
Questo perché non può essere decretato l’addebito in capo a chi abbia posto in essere una violazione dei doveri gravanti sui coniugi in forza dell’articolo 143 del codice civile dopo che la crisi del vincolo coniugale era già maturata o per effetto della stessa. In altre parole, il comportamento “trasgressivo” di uno dei coniugi non comporta addebito qualora non sia alla base della frattura del legame coniugale.

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