L’EX CONIUGE CHE INSTAURA UNA NUOVA CONVIVENZA STABILE E DURATURA PERDE IL DIRITTO ALL’ASSEGNO DIVORZILE
L’assegno divorzile consiste nell’obbligo di uno dei coniugi di versare periodicamente all’altro un assegno “quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. L’art. 5 della legge sul divorzio (L.898/1970) prevede che, quando pronuncia sentenze di divorzio, il Giudice determini anche la misura dell’assegno divorzile, tenendo conto di una serie di fattori, tra i quali il reddito dei due coniugi, le ragioni della decisione e la durata del matrimonio.
Qualora, poi, il beneficiario del contributo economico dovesse instaurare una nuova convivenza stabile e duratura, egli perderà il diritto all’assegno divorzile, indipendentemente dalla posizione economica di ciascun convivente. La Cassazione, con l’ordinanza n. 2732/2018, ha stabilito che spetterà al giudice, nel valutare il venir meno dell’esborso, a dover accertare il momento esatto in cui si è instaurata la nuova convivenza
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